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Le Direttive Europee

Pubblicato da Gabriele Tarantini in Sistemi di gestione certificabili con 3 Commenti

Il Diritto Comunitario prevede diverse misure per realizzare la progressiva integrazione degli Stati europei e istituire il mercato comune.

Le istituzioni comunitarie hanno, infatti, il potere di adottare atti normativi prevalenti sul diritto nazionale e direttamente applicabili negli Stati membri.

Come già indicato nell’articolo “il Nuovo approccio e le Direttive Europee”, la Direttiva è una misura dell’Unione Europea che:

  • ha portata generale od anche individuale verso alcuni specifici Stati;
  • è obbligatoria;
  • richiede recepimento da parte dei singoli Stati, lasciando però un certo spazio a leggi   e norme nazionali.

La definizione precisa di Direttiva, così come espressa dall’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dice: “La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. Sussiste, quindi, un obbligo di risultato, ma non di mezzi.

La Direttiva serve per fissare i cosiddetti requisiti essenziali di interesse pubblico di una o più famiglie di prodotti. Tali requisiti sono connessi ai rischi associati al prodotto (come la resistenza meccanica e fisica, l’infiammabilità, le caratteristiche chimiche, elettriche o biologiche, l’igiene, la radioattività, la precisione) oppure possono riferirsi al prodotto stesso o alle sue prestazioni (come le disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni d’uso) oppure ancora definiscono il suo principale obiettivo di protezione. Spesso si presentano come una combinazione di vari elementi.

L’applicazione dei requisiti essenziali deve avvenire in funzione degli specifici rischi che ogni Fabbricante corre sul proprio prodotto: di qui la necessità di adottare efficaci metodologie e strumenti per l’analisi dei rischi (Risk Management).

In linea di principio, la Direttiva deve essere recepita entro un termine (anche di diversi anni, sulla base della presunta complessità delle operazioni di recepimento) fissato dalle istituzioni che l’hanno adottata.

Allo scadere del termine di recepimento la Direttiva ha un effetto diretto ‘verticale’, cioè assume efficacia nei confronti degli Stati; ma non ha un effetto ‘orizzontale’, cioè i singoli cittadini non possono invocare il testo davanti al giudice contro altri cittadini.

Questo perché la Direttiva è rivolta agli Stati, e non direttamente ai cittadini.

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    Scritto da Gabriele Tarantini

    Gabriele Tarantini

    Consulente direzionale, docente master e autore di testi per il miglioramento organizzativo, i sistemi qualità e la gestione del rischio per aziende nazionali e multinazionali. Professionista di fiducia di associazioni imprenditoriali e di categoria, dirige la società Artea Srl ed è partner di AD&D Consulting Srl.

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