Blog

Il Regolamento europeo n. 333/2011: da rifiuti a rottami metallici

Pubblicato da Davide Babbini in Sistemi di gestione certificabili con Nessun commento

Il Regolamento UE n. 333, emesso il 31/03/2011, avvia concretamente la politica europea della cosiddetta “End Of Waste”, cioè cessare di considerare ogni scarto un rifiuto, con i costi che ne conseguono, ed avviare, invece, una politica volta al riciclo e al recupero [1].

Si noti che il Regolamento, per sua natura, non richiede recepimenti nazionali (vedere articolo: https://www.artea.it/?p=264) ed è operativo dal 09/10/2011 in tutti i Paesi dell’Unione (Italia compresa).

Il Regolamento, dunque, indica precisi criteri per considerare rottami, e non più rifiuti, alcune categorie di prodotti.

Si tratta di:

  • rottami di ferro e acciaio;
  • rottami di alluminio.

Il Regolamento si rivolge a coloro che effettuano il riciclaggio e il recupero dei rifiuti metallici per poi commercializzarli, cioè, principalmente, i rottamai: attualmente costoro possono lavorare solo con specifiche autorizzazioni ambientali ai sensi del Codice Ambiente, mentre, dal 9 ottobre 2011 potranno usufruire dei nuovi criteri.

Criteri che sono, in sintesi, i seguenti:

  1. adozione di un sistema di gestione della qualità;
  2. accertamento triennale della conformità del sistema da parte di organismi riconosciuti [2] o di verificatori ambientali [3];
  3. redazione della dichiarazione di conformità.

Può risultare utile precisare quanto segue:

  1. Non è necessario implementare un sistema qualità completo a norma ISO 9001: il sistema indicato dal Regolamento, infatti, è in formato ridotto, pur se molto preciso e puntuale negli adempimenti da eseguire.
  2. Si tratta degli organismi di certificazione già noti: tali organismi effettuano una visita sul campo triennale e rilasciano un attestato (tecnicamente non è una certificazione).
  3. Avviene a cura dell’azienda importatrice o produttrice.

[1] Vedere Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, art. 6 recepita poi nel Codice Ambiente D.Lgs. 152/2006 e  s.m.i., art. 184- ter.

[2] Dal Regolamento CE 765/2008 (Accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti e principi generali della marcatura CE).

[3] Ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 (EMAS).

Scritto da Davide Babbini

Davide Babbini

Ingegnere elettronico, è consulente direzionale senior sui temi qualità, ambiente, sicurezza, Direttive europee e marcatura CE.
Opera per aziende di diverso settore economico e dimensione.

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

  • ARTEA S.r.l.
    Bologna, via Saragozza,185 051 6146706 info@artea.it